FUNGHI: LEGGI REGIONALI DI TOSCANA ED EMILIA A CONFRONTO
LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 16 DEL 22 MARZO 1999
Art. 1 "I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e senza le autorizzazioni di cui al successivo comma [il famoso tesserino]"
Art. 10 "Le comunità Montane il cui territorio confini con quello di altre regioni possono sottoscrivere, con gli enti confinanti delle altre regioni apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori"
Può sembrare una piccola cosa, ma la legge Regionale dell' Emilia - Romagna (LR 6/96) non ha previsto questi istituti.
per leggere la Legge Regionale Emilia - Romagna sui funghi clicca su http://www.regione.emilia-romagna.it e cerca nel sito
per leggere la Legge Regionale Toscana sui funghi clicca su www.regione.toscana.it e cerca nel sito