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Leggi Regionali
Testo coordinato legge 0033 del 1995
Legge regionale 12 aprile 1995, n. 33(artt. 1 e 4)
DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA E ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI
Bollettino Ufficiale n. 71 del 14.4.1995
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 24 marzo 2000 n. 20
Art. 1
Finalita' e delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna
1. Attraverso l'istituzione della Citta' metropolitana di Bologna, la Regione Emilia-Romagna persegue lo scopo di realizzare il miglior funzionamento degli enti locali dell'area bolognese ed una piu' efficace collaborazione fra essi e le aree limitrofe, pur nel quadro di uno sviluppo policentrico del territorio regionale.
2. L'area metropolitana di Bologna e' costituita dai Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Bologna.
3. Secondo quanto sara' stabilito dallo Statuto della Citta' metropolitana, nell'ambito del territorio gia' ricompreso nell'Assemblea dei Comuni per la programmazione di Imola, sara' costituito, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, un Circondario il cui ambito di autonomia sara' definito dallo Statuto medesimo.
4. La Citta' metropolitana promuove e valorizza, nell'ambito della autonomia statutaria, forme e modalita' specifiche di consultazione e concertazione con i Comuni dell'area.
5. Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione procede alla verifica della delimitazione di cui al comma 2 provvedendo, se del caso, a rivederne i confini nel rispetto dell'art. 17, commi 1 e 3 della legge n. 142 del 1990.
6. Istituita la Citta' metropolitana, la Regione provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali del Comune capoluogo, ripartendo quest'ultimo in nuovi Comuni, che traggono le loro basi dai quartieri, se del caso anche attraverso una nuova delimitazione territoriale.
Art. 4
(modificato comma 2 da art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20)
Funzioni della Citta' metropolitana
1. La Citta' metropolitana di Bologna svolge le funzioni attribuite e delegate alla Provincia dalle leggi statali e regionali.
2. Inoltre spettano alla Citta' metropolitana:
a) in materia di pianificazione territoriale: 1) l'adozione, con il concorso dei Comuni, del Piano territoriale di coordinamento dell'area metropolitana che, oltre ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15 comma 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142, possa prevedere specifiche forme di coordinamento per le aree di piu' intensa urbanizzazione e per quelle interessate da una continuita' di urbanizzazione fra Comuni limitrofi; 2) la verifica della compatibilita' degli strumenti urbanistici dei Comuni con il Piano territoriale di coordinamento dell'area metropolitana **...** ;
b) in materia di viabilita', traffico e trasporti: 1) la realizzazione e la gestione delle reti e dei servizi di trasporto di interesse metropolitano; 2) il coordinamento dei piani urbani del traffico dei singoli Comuni; 3) lo sviluppo ed il potenziamento di una adeguata rete di monitoraggio automatico di rilevamento dell'inquinamento atmosferico; 4) l'adozione di provvedimenti restrittivi della circolazione privata in relazione ai livelli di inquinamento atmosferico; 5) l'organizzazione e il coordinamento del trasporto di taxi e di noleggio con conducente; 6) l'esame dei riflessi di carattere metropolitano dei principali provvedimenti comunali in materia di traffico, di trasporto pubblico e privato;
c) in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali: 1) l'individuazione di indirizzi generali in tema di coordinamento e programmazione delle attivita' culturali e la organizzazione di circuiti di interscambio delle programmazioni culturali; 2) l'esercizio delle funzioni regionali relative ai musei e alle biblioteche locali;
d) in materia di difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti: 1) il concorso alla elaborazione degli strumenti regionali di pianificazione e dei piani di bacino; 2) la programmazione e la gestione degli interventi per la sistemazione e la tutela idrogeologica nell'ambito metropolitano; 3) l'esercizio di funzioni di controllo ambientale e di prevenzione; 4) la formazione del piano metropolitano per lo smaltimento dei rifiuti e lo svolgimento di funzioni di indirizzo, controllo e gestione;
e) in materia di raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche: 1) l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo, in ambito metropolitano, in ordine alla raccolta, distribuzione e depurazione delle acque, compresa la realizzazione e la gestione degli impianti anche mediante proprie aziende, nonche' la determinazione delle tariffe;
f) in materia di sviluppo economico e grande distribuzione commerciale: 1) la pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita ed il rilascio delle relative autorizzazioni; 2) la promozione di attivita' di supporto e di servizio alle imprese; 3) l'adozione di iniziative volte a dare impulso e ad armonizzare le funzioni spettanti ai Sindaci dei Comuni metropolitani ai sensi dell'art. 36, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di consentire una organizzazione e programmazione degli orari degli esercizi commerciali che risponda alle esigenze indicate all'art. 5, comma 3, lett. d) della L.R. 16 maggio 1994, n. 21, anche applicando i criteri previsti dall'art. 8 della L.R. 10 luglio 1984, n. 40;
g) in materia di sanita', scuola e formazione professionale: 1) l'esercizio di funzioni di programmazione e coordinamento e di gestione di area vasta.
3. Con leggi regionali vengono attribuite alla Citta' metropolitana le funzioni normalmente affidate ai Comuni, quando abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicita' ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nelle materie individuate dall'art. 19 della legge 8 giugno 1990 n. 142Termini per l'attribuzione delle funzioni alla Citta' metropolitana
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