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Leggi Regionali

Testo coordinato legge 0033 del 1995

Legge regionale 12 aprile 1995, n. 33(artt. 1 e 4)


DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA
E ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI


Bollettino Ufficiale n. 71 del 14.4.1995


Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 24 marzo 2000 n. 20



Art. 1

Finalita' e delimitazione territoriale dell'area
metropolitana di Bologna

1. Attraverso l'istituzione della Citta' metropolitana di
Bologna, la Regione Emilia-Romagna persegue lo scopo di
realizzare il miglior funzionamento degli enti locali
dell'area bolognese ed una piu' efficace collaborazione fra
essi e le aree limitrofe, pur nel quadro di uno sviluppo
policentrico del territorio regionale.

2. L'area metropolitana di Bologna e' costituita dai Comuni
ricompresi nel territorio della provincia di Bologna.

3. Secondo quanto sara' stabilito dallo Statuto della Citta'
metropolitana, nell'ambito del territorio gia' ricompreso
nell'Assemblea dei Comuni per la programmazione di Imola,
sara' costituito, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della legge 8
giugno 1990, n. 142, un Circondario il cui ambito di
autonomia sara' definito dallo Statuto medesimo.

4. La Citta' metropolitana promuove e valorizza, nell'ambito
della autonomia statutaria, forme e modalita' specifiche di
consultazione e concertazione con i Comuni dell'area.

5. Entro due anni dalla entrata in vigore della presente
legge, la Regione procede alla verifica della delimitazione
di cui al comma 2 provvedendo, se del caso, a rivederne i
confini nel rispetto dell'art. 17, commi 1 e 3 della legge n.
142 del 1990.

6. Istituita la Citta' metropolitana, la Regione provvede al
riordino delle circoscrizioni territoriali del Comune
capoluogo, ripartendo quest'ultimo in nuovi Comuni, che
traggono le loro basi dai quartieri, se del caso anche
attraverso una nuova delimitazione territoriale.







Art. 4

(modificato comma 2 da art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20)

Funzioni della Citta' metropolitana

1. La Citta' metropolitana di Bologna svolge le funzioni
attribuite e delegate alla Provincia dalle leggi statali e
regionali.

2. Inoltre spettano alla Citta' metropolitana:

a) in materia di pianificazione territoriale:
1) l'adozione, con il concorso dei Comuni, del Piano
territoriale di coordinamento dell'area metropolitana che,
oltre ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento
provinciale di cui all'art. 15 comma 2 della legge 8 giugno
1990 n. 142, possa prevedere specifiche forme di
coordinamento per le aree di piu' intensa urbanizzazione e
per quelle interessate da una continuita' di urbanizzazione
fra Comuni limitrofi;
2) la verifica della compatibilita' degli strumenti
urbanistici dei Comuni con il Piano territoriale di
coordinamento dell'area metropolitana **...** ;

b) in materia di viabilita', traffico e trasporti:
1) la realizzazione e la gestione delle reti e dei servizi
di trasporto di interesse metropolitano;
2) il coordinamento dei piani urbani del traffico dei
singoli Comuni;
3) lo sviluppo ed il potenziamento di una adeguata rete di
monitoraggio automatico di rilevamento dell'inquinamento
atmosferico;
4) l'adozione di provvedimenti restrittivi della
circolazione privata in relazione ai livelli di inquinamento
atmosferico;
5) l'organizzazione e il coordinamento del trasporto di taxi
e di noleggio con conducente;
6) l'esame dei riflessi di carattere metropolitano dei
principali provvedimenti comunali in materia di traffico, di
trasporto pubblico e privato;

c) in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali:
1) l'individuazione di indirizzi generali in tema di
coordinamento e programmazione delle attivita' culturali e la
organizzazione di circuiti di interscambio delle
programmazioni culturali;
2) l'esercizio delle funzioni regionali relative ai musei e
alle biblioteche locali;

d) in materia di difesa del suolo, tutela idrogeologica,
tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento
dei rifiuti:
1) il concorso alla elaborazione degli strumenti regionali
di pianificazione e dei piani di bacino;
2) la programmazione e la gestione degli interventi per la
sistemazione e la tutela idrogeologica nell'ambito
metropolitano;
3) l'esercizio di funzioni di controllo ambientale e di
prevenzione;
4) la formazione del piano metropolitano per lo smaltimento
dei rifiuti e lo svolgimento di funzioni di indirizzo,
controllo e gestione;

e) in materia di raccolta e distribuzione delle acque e delle
fonti energetiche:
1) l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo, in
ambito metropolitano, in ordine alla raccolta, distribuzione
e depurazione delle acque, compresa la realizzazione e la
gestione degli impianti anche mediante proprie aziende,
nonche' la determinazione delle tariffe;

f) in materia di sviluppo economico e grande distribuzione
commerciale:
1) la pianificazione commerciale della grande distribuzione
e delle grandi strutture di vendita ed il rilascio delle
relative autorizzazioni;
2) la promozione di attivita' di supporto e di servizio alle
imprese;
3) l'adozione di iniziative volte a dare impulso e ad
armonizzare le funzioni spettanti ai Sindaci dei Comuni
metropolitani ai sensi dell'art. 36, comma 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, al fine di consentire una organizzazione
e programmazione degli orari degli esercizi commerciali che
risponda alle esigenze indicate all'art. 5, comma 3, lett. d)
della L.R. 16 maggio 1994, n. 21, anche applicando i criteri
previsti dall'art. 8 della L.R. 10 luglio 1984, n. 40;

g) in materia di sanita', scuola e formazione professionale:
1) l'esercizio di funzioni di programmazione e coordinamento
e di gestione di area vasta.

3. Con leggi regionali vengono attribuite alla Citta'
metropolitana le funzioni normalmente affidate ai Comuni,
quando abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano,
per ragioni di economicita' ed efficienza, essere svolte in
forma coordinata nell'area metropolitana, nelle materie
individuate dall'art. 19 della legge 8 giugno 1990 n. 142Termini per l'attribuzione delle funzioni alla Citta'
metropolitana

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