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telefonia mobile

come difenderci anche in Alto Reno


GOOD NEWS LA CORTE COSTITUZIONALE CON PROPRIA SENTENZA DELL'OTTOBRE 2003 HA DICHIARATO INCOSTITUZIONALE IL DECRETO GASPARRI. LE LEGGI REGIONALI DI TOSCANA ED EMILIA TORANANO PIENAMENTE IN VIGORE


Con il nuovo Decreto Legislativo 198/2002 (cosiddetto "Gasparri") è oggi possibile ai gestori della telefonia mobile (Wind, H3G, TIM, Omnitel) installare i propri impianti ovunque (a prescindere da vincoli comunali, provinciali o regionali) e senza richiedere il parere delle AUSL (il parere AUSL viene previsto solo per pochissimi casi).

La tutela della salute è dunque da oggi un accessorio.

Vi diamo tuttavia un consiglio per rendere la vita più difficile ai gestori di telefonia mobile: usate la Legge 241/90

L'art. 7, comma 1 di questa legge prevede infatti l'obbligo dell'informazione ai cittadini che possono avere il pregiudizio da un atto amministrativo:

art. 7, comma1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

il comma 1 dell'art. 8 recita:

art. 8, comma 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

mentre il comma 3 recita

art. 8, comma 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

L'informativa deve riguardare tutti i soggetti che possono avere un pregiudizio, ovvero i loro rappresentanti:

art. 9, comma 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

E questo per consentire (art. 10, comma 1)

art. 10, comma 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

<DIR> <DIR>

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

 

Tra le memorie che si può richiamare è la necessità di acquisire il parere AUSL nei casi in cui l'impianto sorga vicino a scuole, ospedali, centri fortemente abitati, etc.

</DIR></DIR>

Se non è stata fatta l'informazione alla popolazione si può sostenere che l'iter sia da considerarsi nullo e dunque sostenere che l'impianto possa considerarsi abusivo.

Da tenere presente che l'installazione di una Stazione Radio Base comporta dei vincoli sull'uso del territorio. Laddove viene installata una Stazione Radio Base (ma anche un ripetitore Radio TV) automaticamente si impedisce che possano sorgere edifici o aree con permanenza di persone in tutta la zona in cui si possa riscontrare il valore di 6 V/m (D.M. 381/98). Pertanto l'installazione di un ripetitore Radio TV o di una Stazione Radio Base può limitere i diritti del singolo e della proprietà privata in contrasto col dettato costituzionale.

Da tenere presente infine che non si può considerare la pubblicazione sull'Albo Pretorio della richiesta dei gestori di Rdio o Telefonia Mobile come sostitutiva della comunicazione. Ciò appare in contrasto col principio di trasparenza della Legge 241/90 che obbliga a una informazione chiara e raggiungibile, nonché (per l'Emilia - Romagna) alla pubblicazione su un giornale a diffusione locale (LR 34/2001 il cui contenuto non è in contrasto col Decreto Gasparri). La Regione Toscana inoltre obbliga i Comuni alla "informazione delle popolazioni interessate" (LR 54/2000, art. 6, co. 1).

 


AGGIORNAMENTO (gennaio 2003)

A seguito dell'Approvazione della L.R. 30/2002 la Regione Emilia - Roamgna (avvalendosi del principio della disciplina concorrente) ha reintrodotto il parere ASL per le valutazioni degli impianti per la telefonia mobile e per gli impianti per le trasmissioni radiofoniche e televisive.

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